Scadenzario del mese di febbraio 2016

scadenzario

SCADENZARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2016

01-02
Inizio del termine di presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. (obbligo invio per effettuare il rimborso imposta e per la compensazione del credito se maggiore ad € 5.000)

09-02
Mod. 730 precompilato – Obbligo per i medici chirurghi ed odontoiatri di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche relative all’anno 2015 (spese sostenute da persone fisiche)

15-02
Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita)

15-02
Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91)

15-02
Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente

16-02
Termine per il versamento dell’Iva mese di Gennaio 2016 (mensili, cod.tributo 6001)
Società ed enti controllanti e controllate – comunicazione telematica dell’intenzione di avvalersi per l’anno 2015 del regime di “liquidazione IVA di gruppo”

16-02
Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), provvigioni

16-02
Versamento a saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. (cod. tributo 1713)

16-02
Termine per il versamento, con modello F24 telematico, dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente

16-02
Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale

16-02
Vers. accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente

16-02
Versamento rata contributi fissi Inps per il IV trimestre 2015 di artigiani e commercianti

17-02
Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non eseguito entro il 18-01-2016, con pagamento sanzione 1,5 % ed interessi legali (ridotti dallo 0,5 allo 0,2% dal 1-1-2016)

25-02
Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat di Gennaio 2016

29-02
Consegna certificazione unica per anno 2015 di redditi lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Mod. CU 2016), nonché di dividendi ed altri redditi soggetti a ritenuta

29-02
Presentazione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA per il 2015

29-02
Accise: versamento della rata d’acconto mensile dell’accise per il gas metano

29-02
Imposta di bollo “virtuale” – Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale

29-02
Annotazione numero km. nella scheda carburante

29-02
Imposta di registro contratti di locazione: versamento relativo a nuovi contratti e ad annualità successive alla prima con inizio dal 1 Febbraio 2016

DICHIARAZIONI FISCALI

Rinuncia del credito da parte del Socio
Sono variate le modalità operative in caso di rinuncia del credito da parte del Socio e sono state apportate importanti novità, sia dal punto di vista contabile che fiscale.
Dal punto di vista contabile, il nuovo principio contabile OIC n.28 prevede che la rinuncia del credito da parte del Socio debba essere trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio netto e non può invece comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva in bilancio. Pertanto si rende necessario procedere sia alla formalizzazione dell’atto (mediante comunicazione scritta da parte del Socio) che al successivo riporto della stessa rinuncia all’ordine del giorno dell’assemblea dei Soci. La rinuncia del credito da parte del Socio, pertanto, non dovrà mai transitare nel conto economico, ma essere trasformata da debito della società in una posta del patrimonio netto.
Dal punto di vista fiscale, invece, l’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 147/15, ha introdotto il nuovo comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, stabilendo che la rinuncia del credito da parte del socio costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale del credito stesso.
Pertanto dal 2016 le rinunce del socio al credito saranno tassabili, mentre fino al 2015 le stesse continueranno a non avere alcuna rilevanza fiscale.
La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore
fiscale. A tal fine il Socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve provvedere a comunicare alla Società tale valore fiscale. In mancanza di tale comunicazione il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Il valore fiscale può non coincidere con il valore nominale, ad esempio, nel caso in cui il credito sia stato acquistato ad un corrispettivo inferiore al valore nominale.
Esempio: Rossi (socio della X srl) vanta un credito la X srl di € 200. Rosse, con atto notorio, deve attestare il valore fiscale del credito; quest’ultimo può essere di € 200 ed in tal caso non si crea alcun valore tassabile, oppure di € 170 ed in questo caso si crea una sopravvenienza fiscalmente tassabile di   € 30. Attenzione: SE Rossi non rilascia l’atto notorio, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello relativo alla dichiarazione annuale Iva 2016 (anno di imposta 2015).
Per i contribuenti a debito di imposta è possibile eseguire il versamento dell’iva entro il prossimo 16 Marzo, oppure procedere alla rateizzazione del debito iva fino al 16 Novembre 2016 con una maggiorazione dello 0,33% mensile, oppure, se ci sono le condizioni per presentare la dichiarazione iva insieme al mod. Unico, si può differire il versamento alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi.
Per le società di capitali in data 16 Marzo 2016 scade altresì la tassa annuale dei libri sociali.

Modalità di utilizzo in compensazione del credito iva
Ricordiamo che la compensazione del credito iva è possibile esclusivamente nelle seguenti modalità:
– in forma libera fino ad € 5.000;
– per eseguire la compensazione dell’eventuale credito eccedente € 5.000 e fino ad € 15.000 è necessario procedere prima all’invio telematico della dichiarazione iva;
– per eseguire la compensazione dell’eventuale credito eccedente € 15.000 è necessario procedere all’invio della dichiarazione iva munita del visto di conformità.
Il credito sarà compensabile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva, pertanto la prima data utile per la compensazione del credito iva per importi maggiori di   € 5.000 sarà il prossimo 16 Marzo (ovviamente previo invio telematico della dichiarazione annuale iva entro il prossimo 29 Febbraio).

Modalità di utilizzo dei “modelli F24”
Ricordiamo altresì le ulteriori regole da seguire in materia di presentazione dei modelli F24:
– il mod. F24 “a zero” va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); pertanto NON è possibile utilizzare l’home banking, ma occorre servirsi obbligatoriamente di Entratel o Fisconline (lo Studio è a disposizione per l’invio dei modelli F24 a zero);
– il mod. F24 con compensazione del credito iva superiore ad € 5.000 (anche nel caso in cui l’F24, nonostante la compensazione, risulti a debito) va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); pertanto NON è possibile utilizzare l’home banking;
– il mod. F24 “a debito” (anche con eventuale compensazione parziale) va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking).

Quando è vietata la compensazione del credito
Si ricorda altresì che è vietato procedere alla compensazione del credito iva in presenza di debiti per imposte
erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad € 1.500. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la sanzione
del 50% dell’importo dei debiti fino a concorrenza dell’indebita compensazione.
È altresì vietato procedere alla compensazione del credito iva nel caso in cui la società, sia di persone che di capitali, risulti essere non operativa (società di comodo).
Novità della dichiarazione annuale iva a.i go to my site. 2015
– introduzione di nuovi campi nel rigo VE35 in relazione alle nuove fattispecie di reverse charge introdotte nel 2015 ( settore energetico, servizi di pulizia – demolizione – installazione impianti e completamento edifici, split payment – pubbliche amministrazioni );
– introduzione di nuovi  righi nel quadro VJ in relazione alle nuove fattispecie di reverse charge introdotte nel 2015 ( vedi rigo precedente );
– introduzione del nuovo rigo VE38, dedicato all’indicazione dell’ammontare delle operazioni assoggettate al meccanismo, introdotto dal 2015, dello “split payment”;
– introduzione del nuovo quadro VI nel quale, per la prima volta da quest’anno, devono essere indicati i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.
Documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione Iva
(riservato alla Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili)
Al fine di poter adempiere tempestivamente alle scadenze della “dichiarazione iva annuale” e/o della “comunicazione annuale dati iva”, invitiamo la Clientela che provvede in forma autonoma all’elaborazione dei dati contabili a voler fornire allo Studio, entro e non oltre il prossimo 10 Febbraio, la seguente documentazione:

1) stampa del riepilogo dei TOTALI PROGRESSIVI IVA per l’anno 2015.  La suddetta stampa dovrà riportare l’analitica dei totali delle operazioni attive e passive iva suddivise per aliquota e per tipologia di operazione (esempio operazioni imponibili, non imponibili, esenti, reverse charge, operazioni intracomunitarie, esportazioni ed importazioni, operazioni in reverse charge, operazioni art. 7, ecc.);

2) la stampa delle liquidazioni iva mensili o trimestrali iva e, se dovuti, eventuale copia dei modelli F24 relativi ai versamenti dell’iva a debito;

3) stampa del mastrino contabile “erario c/iva”;

4) copie degli F24 relativi alla compensazione del credito iva dell’anno precedente e copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;

5) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni con l’utilizzo del plafond, la stampa delle movimentazioni ad esso relative e precisamente:
a) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
b) l’ammontare del plafond, suddiviso per mese, utilizzato per importazioni di beni;
c) il volume d’affari suddiviso per ogni mese, relativo all’anno 2015 (in pratica occorre predisporre per ciascun mese la stampa riportata al sopra indicato numero “1” dei “totali progressivi iva”);
d) l’ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc. effettuate in ogni mese dell’anno 2015;
e) la disponibilità del plafond al 1-1-2015.
Ricordiamo che ai fini della movimentazione del plafond vale il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 Dpr 633/72) e non il momento della registrazione della fattura.

6) suddivisione degli acquisti intracomunitari tra acquisti di beni e prestazioni di servizi;

7) totale imponibile dei beni ammortizzabili acquistati e venduti nel 2015, inclusi il costo dei beni inferiore ad € 516,46, l’eventuale prezzo di riscatto di beni in leasing e l’eventuale corrispettivo versato per acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni);

8) l’importo dei canoni leasing, canoni di locazione, noleggio con relative stampe dei mastrini;

9) totale costo dei beni destinati alla rivendita e/o dei beni destinati alla produzione di servizi;

10) per i soggetti che abbiano eseguito operazioni nei confronti di Enti Pubblici, il totale delle operazioni eseguite con iva ad esigibilità differita (vanno incluse sia le fatture emesse nel 2015 con iva esigibile nel 2016 e sia le fatture emesse nel 2014 con iva esigibile nel 2015).

11) nuovo quadro VI – per i soggetti che abbiano effettuato operazioni con esportatori abituali ( quindi per i soggetti che abbiano ricevuto nel corso del 2015 la “lettera di intento” ) da quest’anno decorre l’obbligo di indicare nella dichiarazione iva i seguenti dati:
– numero di partita iva del cessionario / committente esportatore abituale;
– numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. In assenza di tale dato (per le lettere di intento inviate con il “vecchio metodo” in data antecedente il 12 Febbraio 2015) è possibile indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.
Da quest’anno pertanto ci dovrà essere consegnata anche la relativa lettera di intento ricevuta completa della presentazione telematica.

Comunicazione annuale dati iva

Come per le annualità precedente, in data 29 Febbraio scade il termine per l’invio telematico della “comunicazione annuale dati iva”.
Il modello ministeriale per la Comunicazione annuale dati IVA non è variato rispetto a quello approvato con Provv. del 17 gennaio 2011. Il modello di “Comunicazione annuale dati Iva 2016”, è quindi identico a quello utilizzato nel 2015 per l’anno d’imposta 2014.
Sono obbligati ad inviare la “comunicazione” i titolari di partita iva obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. L’obbligo di inviare la “comunicazione” decorre anche se il contribuente non ha effettuato operazioni o liquidazioni periodiche.
Sono esclusi dall’invio dei dati i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti (senza aver registrato operazioni intracomunitarie e/o operazione con il regime del reverse charge), i soggetti in regime speciale iva (L. 398/91, agricoltori esonerati, attività di giochi ed intrattenimento), le persone fisiche che hanno realizzato nel 2015 un volume di affari inferiore ad € 25.000 ed i soggetti rientranti nel “regime dei minimi”.
Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la “dichiarazione annuale iva” in forma autonoma entro il mese di Febbraio 2016.
Nel modello vanno indicate le informazioni relative a:
– operazioni effettuate nell’anno 2015, riguardanti sia le operazioni attive sia quelle passive, incluse le operazioni intracomunitarie e le esportazioni. Devono inoltre essere incluse anche “le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto”;
– l’imposta esigibile, quella detratta ed il corrispondente saldo dell’iva dovuta o a credito.
Il modello prevede anche l’indicazione delle cessioni ed acquisti dei beni ammortizzabili (ivi inclusi gli acquisti di beni inferiore ad € 516,46 ed i canoni leasing relativi a beni strumentali).
Ricordiamo che non è possibile, una volta presentata la comunicazione annuale dati iva, effettuare rettifiche od integrazioni. Non trattandosi infatti di “dichiarazione fiscale” bensì di “comunicazione dati”, non è previsto il ravvedimento e gli eventuali errori devono essere corretti nella dichiarazione annuale iva.
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11 D.Lgs. 471/97).