SCADENZARIO DEL MESE DI GENNAIO 2016
La scadenza del 16 Gennaio, essendo Sabato, è prorogata al 18 Gennaio
12-01
Le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2016 si considerano percepite nel periodo d’imposta 2015 ai fini dell’effettuazione del conguaglio annuale da certificare con modello C.U.
15-01
Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non eseguito entro il 16-12-2015, con pagamento sanzione 3 % ed interessi legali.
15-01
Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita).
15-01
Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91).
15-01
Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.
16-01
Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni.
16-01
Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente.
16-01
Termine per il versamento dell’Iva mese di Dicembre 2015 (codice tributo 6012) al netto dell’acconto versato entro il 28-12-2015.
16-01
Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale.
16-01
Versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente.
16-01
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.
20-01
E-commerce – dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.
25-01
Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat di Dicembre 2015 e del IV trimestre 2015.
31-01
Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con data di stipula / decorrenza dal 1 Gennaio 2016.
31-01
Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per imposta pubblicità.
31-01
Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per tassa o canone occupazione spazi (Tosap – Cosap).
31-01
Denuncia all’Ufficio del territorio delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni.
31-01
Bollo pagamento in modo virtuale – Presentazione della dichiarazione relativa ad atti e documenti emessi nell’anno precedente ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale.
31-01
Annotazione numero km. nella scheda carburante.
31-01
Accise: versamento rata di acconto mensile dell’accise per il gas metano
NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI
Legge di stabilità
La Legge di stabilità 2016 è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 22 Dicembre 2015. Di seguito si riportano le principali misure adottate:
Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è
maggiorato del 40%.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140 (pertanto considerando, ad esempio, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione annua sul bene il cui costo è di € 100 sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20).
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.
Autovetture
Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.
Pertanto:
• anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
• il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
• la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (per le società)
Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.
Beni agevolabili
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli e imbarcazioni) non utilizzati quali beni strumentali.
La trasformazione in società semplice è possibile solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Reddito in natura dei soci assegnatari
Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%
IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi e nei termini ordinari.
Versamenti
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:
• per il 60% entro il 30.11.2016;
• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24.
Estromissione dell’immobile per l’imprenditore individuale
L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Imposte indirette
L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi e nei termini ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.
Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore (ad esempio con apposita annotazione in contabilità). Per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.
Versamenti
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:
• per il 60% entro il 30.11.2016;
• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24.
Rivalutazione dei beni aziendali
Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12 software task management.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:
• al 16%, per i beni ammortizzabili;
• al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita;
• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
Rivalutazione quote e terreni persone fisiche
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.
La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
• il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva ovvero, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Black list e CFC
Abrogazione del regime dei costi “black list”
Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR). I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.
Modifiche alla disciplina delle CFC (controlled foreign companies)
Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti:
• il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stati estero è inferiore al 13,75%);
• l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.
Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante (€ 3.000)
A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.
In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).
Money transfer
Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).
Assegni, vagli apostali e cambiari e saldo dei libretti di deposito al portatore
Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Proroga bonus interventi di recupero edilizio
Confermata fino al 31-12-2016 la detrazione irpef del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.
Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.
Proroga bonus interventi di riqualificazione energetica
Confermata fino al 31-12-2016 anche la detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, con aliquota al 65%.
Proroga bonus acquisto mobili ed elettrodomestici
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Acquisto di mobili dalle “giovani coppie”
Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Esenzione Irap per i settori agricolo e della pesca
La legge di stabilità 2016 prevede l’esclusione da IRAP per:
• i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR (es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ecc.);
• i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale);
• le cooperative e i loro consorzi di cui all’art. 10 del DPR 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi che esercitano l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi).
L’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Decorrenza
L’esclusione opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Contribuenti che resteranno soggetti ad IRAP
Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
• le attività di agriturismo;
• le attività di allevamento;
• le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR (es. attività di produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la coltivazione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata, ad esempio quella dei bancali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).
Aumento della deduzione forfetaria Irap per i soggetti “minori”
I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.
La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:
• 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
• 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
• 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
• 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Decorrenza
Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Deduzioni parziali ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali
Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Note di variazione iva in diminuzione
Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha modificato la normativa riguardante la nota di variazione IVA in diminuzione (art. 26 Dpr 633/72):
Il comma 2 dell’art. 26 Dpr 633/72 prevede le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione:
• verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
• applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Il comma 4 dell’art. 26 Dpr 633/72 prevede le altre cause che legittimano l’emissione delle note di variazione in diminuzione:
• assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
• esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.
Diversificati anche i termini per effettuare la variazione a seconda della causa sottostante:
• in via generale, devono essere rispettati i termini dell’art. 19, D.P.R. 633/1972, e dunque il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
• termine di un anno per le cause di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
• entro lo stesso termine può essere emessa nota di variazione per ipotesi in cui la rettifica riguardi delle operazioni inesistenti (articolo 21 comma 7 del DPR 633/72).
Nel caso delle procedure concorsuali (o assimilate) e procedure esecutive infruttuose la nuova formulazione normativa prevede importanti novità circa la data a partire dalla quale può essere emessa la nota di variazione.
Si prevede infatti che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
• a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del R.D. 267/42, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/42;
• a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Nella sostanza la nuova norma autorizza l’emissione della nota di accredito in relazione all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i lunghi tempi necessari per la conclusione dell’iter concorsuale.
Per ciò che riguarda l’assoggettamento a procedure concorsuali, viene precisato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Inoltre, vengono individuate tre fattispecie al verificarsi delle quali una procedura esecutiva può definirsi infruttuosa:
• nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
• nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
• nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
Termini di decadenza per l’accertamento
L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
• entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
• in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti “non solari”.
Compensazioni dei crediti verso le P.A. con debiti iscritti a ruolo
Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore;
• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
IMU e TASI (abitazioni, terreni agricoli ed “imbullonati”)
Abolizione della TASI (abitazione principale)
È eliminata la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (categorie A/1, A/8 ed A/9).
La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino (per la sua quota di competenza) qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale (sempre se non di lusso).
L’abolizione della TASI si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio
Novità IMU abitazioni
Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale.
Riduzione IMU e Tasi per gli immobili locati a canone concordato
E’ prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.
Immobile concesso in comodato
È sottratta all’autonomia comunale la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile (non di lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta (genitori e figli) e da questi adibito a propria abitazione principale.
Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo, dunque, dell’esenzione totale) per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che: a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato; b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
IMU terreni agricoli
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
E’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Imbullonati
Viene risolto il problema degli “imbullonati” cioè quei macchinari e impianti ancorati al suolo e che fino al 2015 partecipavano alla stima della rendita catastale del fabbricato aziendale (cat. D ed E) di cui erano parte. Infatti dal 2016, ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili strumentali censiti alle categorie D ed E occorre tener conto solo del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota Tasi è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla.
Regime “forfettario”
Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’ 1.1.2016.
Limiti di ricavi e compensi
Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.
Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che: il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Regime contributivo agevolato opzionale
Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.
770 Semplificato
I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Tali dati non dovranno quindi più essere “replicati” nel modello 770 Semplificato.
Obbligo del Pos
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.
La legge di stabilità 2016:
• impone ai suddetti soggetti – e, quindi, anche ai professionisti – l’accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
• sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).
Altre novità fiscali
Tasso interessi legali
Dal 1 Gennaio 2016 cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali.
Con un decreto del 12 dicembre firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre, il tasso passa, infatti, dall’attuale 0,5% all’0,2%.