SCADENZARIO DEL MESE DI APRILE 2016
10-04
Presentazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti mensili) della comunicazione – c.d. spesometro – relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2015 ed elenchi Black List
15-04
Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita)
15-04
Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente
15-04
Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se non eseguito entro il 16-03-2016, con pagamento sanzione 1,5% ed int. legali 0,2% annui.
15-04
Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91)
16-04
Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni
16-04
Rata iva annuale (per i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione): versamento con interessi della rata d’imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).
16-04
Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte (ove dovuta) sui dividendi operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente
16-04
Termine per il versamento dell’Iva mese di Marzo 2016 (mensili, cod.tributo 6003)
16-04
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente
16-04
Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale
20-04
Presentazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti trimenstrali) della comunicazione – c.d. spesometro – relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2015 ed elenchi Black List
25-04
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat del mese di Marzo 2016 e del I trimestre 2016
30-04
Annotazione numero km. nella scheda carburante
30-04
Bollo virtuale – Versamento rata bimestrale dell’imposta di bollo in modo virtuale.
30-04
Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente
30-04
Enti non commerciali – Redazione della situazione annuale patrimoniale, economica e finanziaria relativa all’anno 2015
30-04
Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con data di stipula dal 1 Aprile 2016
30-04
Rimborso trimestrale i.v.a.: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell’IVA a credito relativa al I trimestre 2016
NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI
DEPOSITO BILANCIO SOCIETA’ DI CAPITALI
Gli Amministratori di società di capitali (SRL e SPA) devono convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio “entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale” (art. 2364 C.C.). Attenzione: il termine ultimo del decorso dei 120 gg. per il corrente anno sarà il prossimo 29 Aprile 2016. Per tale adempimento gli Amministratori devono depositare presso la sede sociale il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015 almeno 15 giorni prima dell’Assemblea dei Soci (pertanto dal 14 Aprile 2016 se l’assemblea è fissata al 29-04-2016).
Assieme al bilancio vanno depositate le copie integrali dell’ultimo bilancio delle controllate, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle collegate e le relazioni degli Amministratori, dell’eventuale Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.
Questi documenti devono rimanere depositati presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio ed i soci possono prenderne visione (art. 2429 C.C.).
SE vi è la presenza del Collegio Sindacale, il bilancio deve essere comunicato all’organo di controllo, con la relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea ed il Collegio Sindacale deve depositare la propria relazione entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.
Lo statuto (art. 2364 C.C.) può prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni, se la società è tenuta al bilancio consolidato oppure se lo richiedano “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto” dell’impresa. Il maggior termine di approvazione deve comunque essere soggetto a delibera da parte dell’organo amministrativo che accerti i motivi della proroga.
L’organo amministrativo, entro i successivi 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, deve procedere al deposito dello stesso (in modalità telematica) presso il Registro delle Imprese.
SPESOMETRO e COMUNICAZIONE BLACK LIST
“Modello di comunicazione polivalente”
Parte 1 – Comunicazione “Spesometro”
Con la presente ricordiamo che il prossimo 10 Aprile – per i contribuenti con liquidazione iva mensile – e 20 Aprile – per i contribuenti con liquidazione iva trimestrale – scadrà il termine per la presentazione della comunicazione polivalente relativa allo “spesometro” a.i. 2015.
Chi deve presentarlo
L’adempimento deve essere effettuato dai:
• soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel 2015, anche se in contabilità separata ed anche se si avvalgono della dispensa da adempimenti ex art. 36-bis;
• curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
• produttori agricoli marginali;
• associazioni sportive dilettantistiche ed altri Enti in regime “L. 398/91”;
• Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico;
• dai contribuenti che si avvalgono della dispensa dalla fatturazione delle operazioni esenti, prevista dall’articolo 36-bis del D pop over to this web-site.P.R. 633/1972, solo per le operazioni che non siano già state trasmesse all’anagrafe tributaria, secondo l’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973. Ad esempio: le provvigioni attive e passive percepite e corrisposte dagli agenti di assicurazione non sono oggetto di separata comunicazione ai sensi del citato articolo 7 e dunque si ritiene che le stesse vadano nello spesometro.
Sono esonerati:
• i privati;
• coloro che aderiscono al regime “dei nuovi minimi” (ex art.27 co.1 e 2 D.L. 98/2011);
• le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia inferiore ad euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali NON sussiste l’obbligo di emissione della fattura, QUALORA l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
L’emissione della fattura comporta SEMPRE l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
a) le importazioni;
b) le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
c) le operazioni intracomunitarie;
d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
e) le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
f) operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 (quelle già comunicate all’Archivio dei rapporti);
g) le operazioni attive (prestazioni di servizi) emesse nei confronti di committenti non residenti (tassate nel paese del committente) – ex art. da 7 ter a 7 sexies Dpr 633/72.
Sono incluse nella comunicazione:
a) le operazioni imponibili (aliquote 4%, 10%, 22%);
b) le operazioni imponibili nel regime del margine (netto quota fuori campo iva) – art. 36 d.lgs. 41/95;
c) le operazioni in reverse charge (art. 17 comma 2 Dpr 633/72);
d) le autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale (art. 17 comma 2 Dpr 633/72);
e) autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione;
f) operazioni imponibili per autoconsumo;
g) cessioni interne nelle triangolazioni comunitarie (art. 58 D.L. 331/93);
h) operazioni non imponibili con utilizzo del plafond (art. 8 c. 1 lett. c Dpr 633/72);
i) operazioni non imponibili (art. 8 bis Dpr 633/72);
l) operazioni non imponibili per acquisti da non residenti (art. 38 quater Dpr 633/72);
m) operazioni Repubblica San Marino e Stato del Vaticano (art. 71 – 72 Dpr 633/72);
n) operazioni non imponibili – servizi internazionali (art. 9 Dpr 633/72);
o) operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72);
L’omissione o incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del D. Lgs. 471/97 con un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
Modalità operative per la predisposizione del file che deve essere inviato telematicamente (SOLO per le società con elaborazione dati contabili interna)
Le Aziende che elaborano internamente la contabilità e che intendono avvalersi dello Studio per poter effettuare l’invio telematico della comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate, devono seguire le seguenti modalità di compilazione del file telematico
Nell’elaborazione del file da inviare telematicamente, devono essere osservate le seguenti indicazioni in merito alla compilazione del frontespizio:
– anno di riferimento 2015;
– tipo di comunicazione: ordinaria;
– formato comunicazione (a vostra scelta): dati aggregati (1 rigo per ogni soggetto) o dati analitici (1 rigo per
ogni fattura);
– dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione: è obbligatorio indicare o il numero di telefono oppure l’indirizzo di posta elettronica;
– dati del soggetto che effettua la comunicazione: per le società occorre riportare i dati del rappresentante legale ed il relativo codice carica;
– impegno alla presentazione telematica: vanno indicati i dati del nostro Studio e precisamente:
a) codice fiscale 01437380445;
b) impegno a presentare in via telematica: codice “1” (predisposta dal contribuente);
c) data impegno: il giorno di predisposizione del file (e relativo invio della mail al nostro Studio).
Parte 2 – Comunicazione “BLACK LIST”
Dal corrente anno anche le comunicazioni “BLACK LIST” effettuate nel 2015 ed eccedenti la soglia di 10.000 euro devono essere comunicate entro il prossimo 10 Aprile – per i contribuenti con liquidazione iva mensile – e 20 Aprile – per i contribuenti con liquidazione iva trimestrale.
Il limite di euro 10.000 è riferito NON alla singola operazione, bensì all’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno (circolare Agenzia Entrate n° 31/2004).
A differenza dell’anno 2014, dove non dovevano essere comunicate le singole operazioni inferiori all’importo di € 500, con la nuova normativa tale franchigia non esiste più; pertanto oltrepassata la soglia di 10.000 euro di operazioni con controparti black list, vanno comunicate tutte le operazioni intercorse incluse quelle di importi minimi. Esempio: nel caso in cui un contribuente abbia effettuato operazioni con Paesi black list per un totale di 10.100 euro (quindi di importo superiore al limite prestabilito), ha l’obbligo di comunicare tutte le operazioni intercorse (anche quelle di importo inferiore ad € 500 per le quali nel 2014 non sussisteva l’obbligo).
La norma ( vedi circolari A.E. 53 e 54 / 2010 ) “introduce l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 04-05-1999 e DM 21-11-2001”
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Black+list/Black+list+in+vigore+dal+19+febbraio+2002/
Pertanto SE il Paese è incluso nei DM 04-05-1999 e DM 21-11-2001 (e successive modifiche) è obbligatorio presentare la comunicazione polivalente.
Con le modifiche apportate dal DM 30-03-2015 e dal DM 18-11-2015 i territori di Hong Kong, Singapore, Malaysia e Filippine sono stati eliminati dall’elenco del DM 21-11-2001, ma non dall’elenco del Dm 04-05-1999, pertanto le operazioni intercorse con soggetti residenti in tali Paesi continuano a dover essere segnalate nella comunicazione polivalente.
Il Lussemburgo è stato escluso dall’elenco dei Paesi B.L. con decorrenza dal 7 Gennaio 2015.